Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per le strutture ricettive non alberghiere di seguito indicate:
- a) ostelli per la gioventù;
- b) case e appartamenti per vacanze;
- c) foresterie lombarde;
- d) locande;
- e) bed & breakfast;
- f) rifugi alpinistici ed escursionistici.
Indice:
- Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù
- Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle case e appartamenti per vacanze
- Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle foresterie lombarde
- Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle locande
- Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei bed & breakfast
- Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei rifugi alpinistici ed escursionistici
- Documentazione per la dichiarazione di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie
- Contrassegni indentificativi delle strutture ricettive non alberghiere
- Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast
- Disposizioni transitorie e finali
- Abrogazioni
- Entrata in vigore
- Cos’è il B&B?
- Come possono essere gestiti i B&B?
- Per iniziare l’attività di B&B cosa devo fare?
- Cos’è la SCIA e come posso presentarla?
- Quali sono i servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei B&B?
- Entro quanto tempo i B&B già in attività devono adeguarsi ai requisiti minimi obbligatori previsti nel nuovo regolamento 7/2016?
- Quali adempimenti devono osservare i B&B?
- Come si calcola l’interruzione dell’attività?
- Ai fini del conteggio del periodo di interruzione dell’attività il giorno in cui si effettua il check out come va considerato?
- Con quali modalità è possibile somministrare la prima colazione in un B&B?
- Il proprietario di due appartamenti catastalmente indipendenti ma che insistono entrambi al medesimo numero civico può adibire l’unità in cui non abbia la residenza ad attività di B&B? E se sono più di due?
Art. 2 Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù
1. Gli ostelli della gioventù possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all’allegato A del presente regolamento.
2. Le strutture di cui al comma 1 devono:
- a) risultare conformi alle normative statali e regionali vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, al fine di favorire la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;
- b) possedere tutti i requisiti di sicurezza stabiliti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di prevenzione incendi e di tutela dei lavoratori e dei clienti.
Art. 3 Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle case e appartamenti per vacanze
1. Le case e appartamenti per vacanze possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all’allegato B del presente regolamento.
2. Le case e appartamenti per vacanze utilizzate per l’offerta di alloggio devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)»;
Art. 4 Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle foresterie lombarde
1. I locali destinati all’esercizio di foresteria lombarda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all’allegato C del presente regolamento.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.
3. Ai fini della promozione e della commercializzazione dell’offerta di alloggi delle foresterie lombarde, colui che esercita l’attività di affittacamere alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2015, può continuare ad utilizzare tale denominazione solo in aggiunta a quella di foresteria lombarda, fatto salvo l’obbligo di adeguamento di cui all’art. 11 comma 2.
4. Ai fini della promozione e della commercializzazione dell’offerta di alloggi, le foresterie lombarde possono promuoversi anche con il termine di affittacamere, purché in affiancamento a quello di foresterie lombarde.»
Art. 5 Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle locande
1. I locali destinati all’esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all’allegato D del presente regolamento.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.
3. I locali costruiti dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 27/2015 e di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste dall’allegato D bis del presente regolamento.
Art. 6 Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei bed & breakfast
1. I locali destinati all’esercizio di bed & breakfast possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all’allegato E del presente regolamento.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.
3. Per la preparazione della prima colazione agli alloggiati nell’ambito dell’attività di bed and breakfast è necessario che il titolare adempia agli obblighi previsti dal regolamento (CE) 852/2004 compresi il possesso dei relativi requisiti igienico sanitari, la formazione HACCP e la redazione di un piano di autocontrollo e che, all’atto di presentazione della SCIA, compili la sezione relativa alle attività economiche in campo alimentare.
4. Se il titolare dell’attività di bed & breakfast ha ottemperato a quanto previsto al comma 3 anche i collaboratori che fanno parte dell’organizzazione familiare e gli eventuali collaboratori domestici, previa formazione HACCP, possono preparare la prima colazione.
5. In difetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo la somministrazione della prima colazione dovrà avvenire solo mediante messa a disposizione dell’ospite di alimenti preconfezionati o tramite convenzione con imprese alimentari registrate e con bevande calde e fredde servite in modalità self service.
6. Nella struttura ricettiva, è situato lo spazio comune per la lettura, per l’intrattenimento ed altri usi polivalenti, nonché per la consumazione della prima colazione.
Art. 7 Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei rifugi alpinistici ed escursionistici
1. I rifugi possiedono le seguenti dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie:
- a) acqua potabile conforme ai requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
- b) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di riscaldamento, corredati di certificazione di conformità;
- c) adeguati sistemi di prevenzione degli incendi;
- d) porte d’esodo con apertura anche verso l’interno;
- e) cassetta di primo soccorso con una dotazione minima equivalente a quella prevista per le aziende del gruppo B dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), ferma restando la possibilità per il soccorso alpino e per le aziende sanitarie locali di richiedere la custodia di ulteriore materiale;
- f) un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità concordate con i comuni.
2. Se non può essere garantita la fornitura di acqua avente sin dalla captazione le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), i rifugi si dotano di idoneo sistema di potabilizzazione. La captazione delle acque può avvenire oltre che da sorgente, da scorrimento di superficie e da lago, anche da scioglimento di nevaio e ghiacciaio e da raccolta di acqua piovana.
3. Nei rifugi in cui le opere di captazione e i sistemi di potabilizzazione non consentono l’erogazione costante di acqua potabile è fatto obbligo di esporre cartelli almeno in lingua italiana e inglese, con relativa simbologia, di avviso della non potabilità dell’acqua. E` comunque assicurata la disponibilità di acqua per uso alimentare.
4. Laddove non fossero presenti captazioni d’acqua per uso alimentare nel bacino imbrifero locale sottostante e per motivi di affluenza e/o vincoli tecnici non fosse possibile utilizzare sistemi tipo Imhoff è data facoltà di utilizzare fosse settiche e/o fitodepurazione o sistemi similari. Le attività non collegate alla fognatura pubblica dovranno fare utilizzo prevalente di detergenti biologici biodegradabili.
5. I rifugi assicurano una apertura stagionale minima di ottanta giorni, anche non consecutivi. Il periodo di apertura ed ogni variazione ad esso relativa sono resi noti al pubblico a cura del gestore che ne da` comunicazione al Comune in cui è situato il rifugio e alla Direzione regionale competente.
6. I rifugi alpinistici posseggono i requisiti strutturali e igienico sanitari di cui all’allegato F del presente regolamento.
7. I rifugi escursionistici posseggono i requisiti strutturali e igienico sanitari di cui all’allegato G del presente regolamento.
Art. 8 Documentazione per la dichiarazione di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie
1. Le attività ricettive non alberghiere rientranti nelle tipologie ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande e bed and breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici sono intraprese previa presentazione della SCIA al comune competente per territorio.
Alla SCIA sono allegate:
- a) la dichiarazione relativa ai servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie;
- b) la planimetria dell’unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell’altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano.
2. Le case e appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono intraprese previa comunicazione di inizio attività al comune competente per territorio.
3. Alla comunicazione di cui al comma 2 è allegata, a cura dei titolari delle attività, la riproduzione della planimetria che corrisponda allo stato di fatto: planimetria catastale in scala 1:200 o planimetria in scala 1:100 o 1:50.
Art. 9 Contrassegni indentificativi delle strutture ricettive non alberghiere
1. I contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere: ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici hanno i seguenti elementi costitutivi:
- a) logo distintivo della singola tipologia di struttura;
- b) marchio di Regione Lombardia;
- c) logo di promozione turistica «inLombardia»;
- d) logo eventuale della zona o del percorso turistico.
2. I contrassegni identificativi di cui al primo comma devono essere riprodotti a cura dei titolari dell’attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta.
3. I contrassegni identificativi di cui al primo comma devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale delle strutture ricettive e non costituiscono messaggio pubblicitario.
Art. 10 Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast
1. L’altezza minima netta delle camere da letto e delle unità abitative delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
2. In materia di altezze minime sono possibili le deroghe previste dall’articolo 1 del decreto ministeriale della Sanità in data 5 luglio 1975 recante disposizioni sull’altezza minima e requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione e quelle previste dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» in materia di recupero abitativo dei sottotetti purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
Art. 11 Disposizioni transitorie e finali
1. I titolari delle strutture ricettive non alberghiere ostelli, case e appartamenti per vacanze e bed & breakfast che offrono i servizi e rispettano gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie previsti dalle disposizioni vigenti all’entrata in vigore della l.r. 27/2015 si adeguano a quanto previsto dagli allegati A, B ed E entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e dimensionali.
2. Le attività di affittacamere esistenti all’entrata in vigore della l.r. 27/2015 devono essere adeguate, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, a quanto previsto dall’allegato C con esclusione dei requisiti dimensionali.
3. I proprietari dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro tre anni, a renderli conformi ai requisiti evidenziati negli allegati F e G.
4. In difetto degli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, il Comune e la Provincia o la Città metropolitana, secondo le rispettive competenze, assumono le determinazioni conseguenti di cui agli articoli 39 e 40 della l.r. 27/15.
5. Per le strutture ricettive non alberghiere disciplinate dal presente regolamento da insediare o già insediate in edifici costruiti prima dell’introduzione del certificato di agibilità o sottoposti a tutela e censiti dalle soprintendenze come di interesse storico o monumentale o sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è ammessa deroga motivata ai requisiti strutturali e dimensionali.
6. Gli allegati tecnici al presente regolamento sono aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 12 Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
- a) l’articolo 3 e l’allegato D del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5 «Definizione degli standard minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)»;
- b) gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento regionale 14 febbraio 2011, n. 2 «Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell’articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)».
Art. 13 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
Cos’è il B&B?
L’art. 29, della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 definisce il Bed & Breakfast (B&B) come “l’attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia”.
Come possono essere gestiti i B&B?
L’esercizio dell’attività di B&B non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA.
L’attività deve osservare un periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell’attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano.
Per iniziare l’attività di B&B cosa devo fare?
Ai sensi dell’art. 38 comma 1, è necessario presentare la SCIA al Comune competente per territorio, dove è ubicata la struttura ricettiva non alberghiera.
Cos’è la SCIA e come posso presentarla?
La SCIA è una segnalazione certificata d’inizio di un’attività che, per alcune categorie economiche, sostituisce il rilascio di un’autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione: la SCIA costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività.
La SCIA va presenta esclusivamente in modalità telematica allo sportello telematico competente per il territorio dove si svolge l’attività (clicca su https://www.impresainungiorno.gov.it/ per conoscere lo sportello SUAP più vicino a te).
Quali sono i servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei B&B?
I locali destinati all’esercizio di B&B possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’8 agosto 2016 il Regolamento regionale 5 agosto 2016 – n. 7 “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”.
Si possono verificare le caratteristiche che i B&B devono possedere nel Regolamento e precisamente all’Allegato E.
Entro quanto tempo i B&B già in attività devono adeguarsi ai requisiti minimi obbligatori previsti nel nuovo regolamento 7/2016?
I B&B già in attività alla data dell’entrata in vigore della legge regionale 27/2015, hanno tempo fino al 9 agosto 2017 (un anno dalla pubblicazione del Regolamento n. 7/2016) per adeguarsi ai servizi, agli standard qualitativi e alle dotazioni minime previsti, con l’eccezione di modifiche relative alle caratteristiche costruttive e dimensionali, che valgono solo per i B&B di nuova costituzione.
Quali adempimenti devono osservare i B&B?
I B&B sono tenuti:
- a presentare una SCIA al Comune territorialmente competente ove è ubicata la struttura ricettiva non alberghiera;
- al rispetto delle disposizioni in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente;
- alla comunicazione dei flussi turistici, attivando la collaborazione con la provincia di competenza o con la Città Metropolitana di Milano per utilizzare la piattaforma Turismo 5;
- all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza (attraverso il portale alloggiatiweb – https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/ – per la compilazione del form di denuncia degli ospiti e ottenendo la relativa password di accesso dalla questura);
- a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti;
- a esporre i prezzi massimi praticati nell’esercizio in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere;
- a comunicare preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano ogni periodo di interruzione dell’attività;
- a esporre all’esterno della residenza a spese di chi esercita l’attività l’apposito contrassegno identificativo dei B&B definito dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 6117 del 16 gennaio 2017.
Il mancato rispetto dei requisiti è sanzionato ai termini di legge.
Come si calcola l’interruzione dell’attività?
Il periodo di interruzione dell’attività ex. art. 29 comma 2 della L.R. 27/15 è pari a 90 giorni e deve essere preventivamente comunicato alla Provincia competente per territorio o alla Città Metropolitana di Milano.
Nel primo anno di attività qualora il periodo di apertura non corrisponda all’anno solare, i 90 giorni sono da calcolarsi in proporzione ai giorni di apertura nell’anno solare. (ad es. per una struttura che apre il 1° novembre, entro il 31 dicembre dovrà osservare un periodo di sospensione pari 15 giorni. La formula da applicare è: 61 gg di apertura x 90 gg di sospensione all’anno / 365 gg.).
La comunicazione di sospensione va inoltrata al massimo entro il giorno precedente all’inizio del periodo di sospensione, al fine di permettere all’ente incaricato la verifica e al gestore di poter rispondere in modo ottimale alle richieste dell’ultima ora dei clienti. A fine anno la somma dei giorni di sospensione deve rispettare il periodo dei 90 giorni. Il periodo di sospensione può essere interrotto o revocato comunicando la ripresa dell’attività entro il giorno precedente la ripresa.
Ai fini del conteggio del periodo di interruzione dell’attività il giorno in cui si effettua il check out come va considerato?
Nel caso in cui non vi siano altri ospiti nella struttura ricettiva, il giorno di check out può essere considerato un giorno di chiusura, se comunicato entro il giorno precedente.
Con quali modalità è possibile somministrare la prima colazione in un B&B?
Per la preparazione della prima colazione agli alloggiati è necessario che il titolare adempia agli obblighi previsti dal regolamento (CE) 852/2004 compresi il possesso dei relativi requisiti igienico sanitari, la formazione HACCP e la redazione di un piano di autocontrollo e che, all’atto di presentazione della SCIA, compili la sezione relativa alle attività economiche in campo alimentare.
Se il titolare dell’attività di B&B ha ottemperato a quanto previsto anche i collaboratori che fanno parte dell’organizzazione familiare e gli eventuali collaboratori domestici, previa formazione HACCP, possono preparare la prima colazione.
In caso contrario la somministrazione della prima colazione dovrà avvenire solo mediante messa a disposizione dell’ospite di alimenti preconfezionati o tramite convenzione con imprese alimentari registrate e con bevande calde e fredde servite in modalità self service.
A titolo di esempio, la preparazione del caffè implica manipolazione della materia e pertanto rende necessaria la certificazione HACCP, diversamente l’utilizzo di caffè in cialde, a condizione che anche gli altri alimenti serviti agli ospiti siano preconfezionati, rientra nella modalità self service e non necessita della certificazione.
Il proprietario di due appartamenti catastalmente indipendenti ma che insistono entrambi al medesimo numero civico può adibire l’unità in cui non abbia la residenza ad attività di B&B? E se sono più di due?
L’attività deve essere esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, comprese le pertinenze.
E’ possibile per il proprietario di due appartamenti catastalmente indipendenti ma insistenti al medesimo numero civico di residenza anagrafica del titolare adibire le unità ad attività di B&B a condizione di rispettare comunque complessivamente il numero di camere e di posti letto ed il reddito non prevalente.
Anche nel caso in cui le unità immobiliari siano superiori a due la risposta è positiva ma la finalità della legge in oggetto è che il gestore eserciti l’attività di B&B al numero civico dove risiede e nel rispetto dei locali e del numero di posti letto stabiliti dalla legge regionale.
Carla dice
Vorrei sapere se:
-la pulizia della stanza e del bagno deve essere quotidiana
– il cambio biancheria ogni 3 giorni
Questo per i B&B in Lombardia
Grazie