La Regione Sardegna al fine del riordino dei modelli di accoglienza esistenti sul territorio regionale e per favorire una più ampia e coordinata proposta turistica, sostiene lo sviluppo dell’attività ricettiva extralberghiera denominata bed and breakfast capace di utilizzare al meglio il patrimonio immobiliare esistente con la finalità di promuovere un turismo che valorizzi la conoscenza dei luoghi, la cultura e l’incontro fra le persone.
La presente legge individua e disciplina i bed and breakfast: secondo due tipologie in cui resti comunque impregiudicata la filosofia dell’accoglienza negli ambiti familiari:
- a) bed and breakfast a conduzione familiare;
- b) bed and breakfast a conduzione in forma d’impresa.
Indice:
- Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei bed and breakfast a conduzione familiare
- Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei bed and breakfast in forma d’impresa
- Avvio dell’attività per bed and breakfast a conduzione familiare
- Avvio dell’attività per bed and breakfast a conduzione in forma d’impresa
- Elenco Unico Regionale dei bed and breakfast autorizzati nella Regione Autonoma della Sardegna
- Requisiti e Servizi minimi obbligatori
- Obblighi del gestore del bed and breakfast
- Sospensione volontaria e temporanea, cessazione dell’attività
- Elenco Territoriale Comunale
- Procedimenti amministrativi di verifica, diffida, sospensione e divieto dell’attività ricettiva
- Attività e impegni della Regione
- Contributi e attività promozionali istituzionali
- Sanzioni
- Norma transitoria
- Abrogazione
- Entrata in vigore
- Classificazione e denominazione
- Procedimento di classificazione
Art. 2 – Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei bed and breakfast a conduzione familiare
1. Si definisce bed and breakfast a conduzione familiare l’attività ricettiva nella quale sussistono e sono rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) attività svolta in modo occasionale: deve trattarsi di una attività non esercitata per professione abituale, in modo non sistematico e senza carattere di stabilità;
- b) attività svolta senza organizzazione in forma d’impresa: non deve essere basata su una organizzazione di mezzi che caratterizza le attività professionali;
- c) attività svolta nella casa di residenza anagrafica in cui si abita: nelle unità immobiliari in cui viene esercitata l’attività di bed and breakfast deve sussistere il requisito della compresenza del titolare e degli ospiti;
- d) attività svolta avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare;
- e) attività consistente nella fornitura del servizio di alloggio e prima colazione senza la fornitura di servizi aggiuntivi. Il servizio di somministrazione della prima colazione deve essere fornito dentro le mura domestiche, fornendo esclusivamente a chi è alloggiato cibi e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande e con prevalenza di prodotti tipici e tradizionali della Sardegna;
- f) attività svolta in un’unica unità immobiliare, in non più di tre camere, calcolate al netto delle camere necessarie per la dimora abituale dei residenti e con un massimo di due posti letto per camera più un eventuale letto aggiunto per camera fino ad un massimo complessivo di nove posti letto;
- g) attività svolta per un minimo di sessanta giorni ed un massimo di duecentosettanta giorni l’anno, in un’unica unità immobiliare, da chi vi ha residenza anagrafica e dimora abituale.
2. Le condizioni di cui al comma 1, dell’articolo 2, devono essere sottoposte a verifica annuale da parte degli uffici comunali competenti, in caso si rilevi la mancanza di una sola di esse, si procede alla cancellazione dall’elenco regionale e alla applicazione delle relative sanzioni.
3. I locali adibiti a bed and breakfast devono rispettare le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di pubblica sicurezza ed i vigenti regolamenti comunali.
4. I bed and breakfast a conduzione familiare hanno l’obbligo di esporre all’esterno dell’abitazione che ospita l’attività, il marchio regionale identificativo per la tipologia di appartenenza.
5. L’esercizio dell’attività di bed and breakfast a conduzione familiare non necessita d’iscrizione nel registro imprese tenuto presso la Camera di commercio.
6. I requisiti minimi obbligatori richiesti per l’esercizio dell’attività di bed and breakfast sono elencati nell’articolo 7 della presente legge.
Art. 3 – Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei bed and breakfast in forma d’impresa
1. Si definisce “bed and breakfast in forma d’impresa” l’attività ricettiva nella quale sussistono e sono rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) attività svolta avvalendosi prevalentemente della normale organizzazione familiare anche mediante la collaborazione di personale qualificato;
- b) attività esercitata in un’unica unità immobiliare in non più di cinque camere, calcolate al netto delle camere necessarie per la dimora abituale dei residenti, e con un massimo di due posti letto per camera più un eventuale letto aggiunto per camera fino ad un massimo complessivo di quindici posti letto;
- c) attività svolta in maniera continuativa e professionale;
- d) attività svolta nella casa di residenza anagrafica in cui si abita;
- e) attività consistente nella fornitura del servizio di alloggio e prima colazione, da svolgersi, entrambi, dentro le mura domestiche, fornendo esclusivamente a chi è alloggiato cibi e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande, con prevalenza di prodotti tipici e tradizionali della Sardegna.
2 I locali adibiti a bed and breakfast in forma d’impresa dovranno rispettare le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di pubblica sicurezza ed i vigenti regolamenti comunali.
3. Per l’attività di bed and breakfast in forma d’impresa è obbligatoria l’iscrizione al registro imprese.
4. I bed and breakfast in forma d’impresa hanno l’obbligo di esporre all’esterno dell’abitazione che ospita l’attività il marchio regionale identificativo per la tipologia di appartenenza.
5. I requisiti minimi obbligatori richiesti per l’esercizio dell’attività di bed and breakfast in forma d’impresa sono elencati nell’articolo 7 della presente legge.
6. I bed and breakfast in forma d’impresa sono soggetti a classificazione secondo i criteri e le procedure adottati con decreto dell’Assessore competente in materia di Turismo.
Art. 4 – Avvio dell’attività per bed and breakfast a conduzione familiare
1. L’esercizio dell’attività di bed and breakfast è consentito previa presentazione della “Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”, al Comune in cui è sito l’immobile adibito all’attività, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della normativa vigente in materia.
2. Al fine di garantire una disciplina omogenea a livello regionale, la Regione con appositi decreti dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, approva la modulistica con le eventuali istruzioni ed i relativi criteri applicativi.
3. Nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di SCIA, il Comune, prima di procedere alla verifica in loco, effettua la istruttoria amministrativa completa compresa la verifica dei requisiti dichiarati per l’attribuzione della classificazione e con idoneo provvedimento amministrativo, comunica gli esiti dell’istruttoria, ivi compresa la classifica assegnata, all’interessato e all’Assessorato regionale competente in materia di Turismo per i successivi adempimenti.
4. A seguito degli esiti dell’istruttoria effettuata dal Comune, l’Assessorato regionale competente in materia di Turismo, procede all’i iscrizione all’elenco regionale dei bed and breakfast.
5. L’attribuzione della classifica avviene nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986 n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull’attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della L. R. 14 maggio 1984, n. 22).
6. La Regione Autonoma della Sardegna può, anche avvalendosi di Enti, Aziende o Agenzie, ivi compresi gli Enti Territoriali, disporre, in qualunque momento, verifiche e controlli sul rispetto della normativa vigente e sulla sua corretta applicazione.
7. L’attività ricettiva di bed and breakfast deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico–sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché delle norme relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
8. L’attività può essere svolta anche da soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale dell’immobile. In tale ipotesi è necessario il consenso all’esercizio dell’attività da parte del proprietario dell’immobile o del titolare del diritto reale.
Art. 5 – Avvio dell’attività per bed and breakfast a conduzione in forma d’impresa
1. L’esercizio dell’attività di bed and breakfast è consentito previa presentazione della “Dichiarazione autocertificativa per l’avvio delle attività produttive (DUAAP)” in osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 5 marzo 2008 n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)) e delle vigenti direttive in materia di Sportello Unico per le attività produttive (SUAP). Al fine di garantire una disciplina omogenea a livello regionale, la Regione con appositi decreti dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, approva eventuali criteri applicativi riferiti alla presente legge.
2. La DUAAP deve contenere quali informazioni minime necessarie:
- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la denominazione, la tipologia e l’ubicazione del bed and breakfast;
- c) l’indicazione del titolo di disponibilità dell’immobile ed eventuale autorizzazione all’esercizio dell’attività nelle fattispecie di cui al dell’articolo 4;
- d) il numero delle camere, dei posti letto complessivi e dei servizi igienici con l’indicazione di quelli destinati all’attività di bed and breakfast e con la specifica dell’ubicazione ed eventuale condivisione con altre camere;
- e) i periodi di apertura e chiusura dell’esercizio e i prezzi minimi e massimi da applicare;
- f) il possesso, da parte dell’immobile dei requisiti igienico-sanitari di cui al comma 3 dell’articolo 2, nonché il rispetto della normativa di sicurezza vigente;
- g) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931;
- h) ogni altra informazione ritenuta utile coerente con l’attività esercitata.
3. Il Comune, prima di procedere alla verifica in loco, effettua la istruttoria amministrativa completa compresa la verifica dei requisiti dichiarati per l’attribuzione della classificazione e con idoneo provvedimento amministrativo, comunica gli esiti dell’istruttoria, ivi compresa la classifica assegnata, all’interessato e all’Assessorato Regionale competente in materia di Turismo per i successivi adempimenti.
4. A seguito degli esiti dell’istruttoria effettuata dal Comune, l’Assessorato regionale competente in materia di Turismo, procede all’i iscrizione all’elenco regionale dei bed and breakfast.
5. L’attribuzione della classifica avviene nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986 n. 35.
6. La Regione Autonoma della Sardegna può, anche avvalendosi di Enti, Aziende o Agenzie, ivi compresi gli Enti Territoriali, disporre, in qualunque momento, verifiche e controlli sul rispetto della normativa vigente e sulla sua corretta applicazione.
7. L’attività ricettiva di bed and breakfast deve essere esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia di SUAP, delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico–sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché delle norme relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
Art. 6 – Elenco Unico Regionale dei bed and breakfast autorizzati nella Regione Autonoma della Sardegna
1. Presso l’Assessorato competente in materia di turismo, è istituito l’Elenco delle strutture di bed and breakfast distinte per tipologia, regolarmente autorizzate, presenti sul territorio regionale.
2. L’iscrizione all’elenco regionale è disposta in sede di presentazione della prima istanza e non è soggetta a richiesta di rinnovo annuale da parte del titolare.
3. L’Assessorato competente in materia di turismo provvede alla tenuta e alla gestione dell’Elenco, sulla base degli atti trasmessi dal Comune e delle verifiche ed accertamenti dallo stesso effettuati o disposti.
4. Non è consentito adottare la stessa denominazione all’interno del singolo territorio comunale.
Art. 7 – Requisiti e Servizi minimi obbligatori
1. Per l’esercizio dell’attività devono essere assicurati i servizi minimi di seguito specificati.
- a) dotazione per ciascuna camera di porta e finestra, arredata con almeno un letto, un comodino con abatjour o idoneo punto luce, una sedia, un armadio, un cestino porta rifiuti, nonché di una tenda oscurante nel caso di finestre senza imposte;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- c) fornitura e cambio della biancheria da letto una volta a settimana, fornitura e cambio della biancheria da bagno due volte a settimana e comunque al cambio dell’ospite;
- d) deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ad uso esclusivo degli ospiti oltre il bagno autonomo della famiglia ospitante; nel caso di bed and breakfast condotto in forma d’impresa con cinque camere, deve essere garantita la presenza di almeno due bagni ad uso esclusivo degli ospiti oltre il bagno autonomo della famiglia ospitante;
- e) pulizia quotidiana delle camere, dei bagni destinati agli ospiti e degli spazi comuni;
- f) somministrazione della prima colazione, in uno degli spazi familiari condivisi, con prevalenza di prodotti tipici e tradizionali della Sardegna, nel rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- g) presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso e di un estintore o altra apparecchiatura mobile o fissa destinata allo spegnimento di fuochi, compatibile e conforme alla normativa in materia di prevenzione degli incendi;
- h) reperibilità di un familiare o in alternativa, nell’ipotesi di bed and breakfast in forma imprenditoriale, di un collaboratore dell’impresa o di un socio.
Art. 8 – Obblighi del gestore del bed and breakfast
1. L’attività di bed and breakfast a conduzione familiare è svolta con carattere saltuario per periodi ricorrenti stagionali, compresi tra un minimo di sessanta giorni ed un massimo di duecentosettanta giorni. I suddetti limiti non trovano applicazione per i bed and breakfast a conduzione in forma d’impresa.
2. Il gestore della struttura, per entrambe le tipologie, dovrà attenersi ai seguenti ulteriori obblighi:
- a) esporre all’esterno il marchio del bed and breakfast regionale distinto per tipologia di appartenenza;
- b) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura; la capacità ricettiva massima; copia della SCIA o della DUAAP per i bed and breakfast a conduzione in forma d’impresa;
- c) rispettare l’obbligo di comunicare attraverso il SIRED della Regione, secondo i tempi e le modalità dallo stesso previste, il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica: il suddetto obbligo non sostituisce l’obbligo delle comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S. e le comunicazioni a fini statistici previsti dalla normativa statale e non ricomprese nel SIRED;
- d) ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza;
- e) sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di Rc a copertura di eventuali danni subiti dagli ospiti del B&B.
- f) rilasciare a fine soggiorno del cliente un documento fiscale valido;
- g) comunicare, entro trenta giorni, qualunque variazione intervenuta rispetto ai dati indicati in sede di presentazione dell’istanza si iscrizione all’elenco regionale ivi compresi il sub ingresso, il trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte, la cessione dell’attività e ogni altra modifica.
3. L’attività di bed and breakfast a conduzione familiare ed a conduzione in forma d’impresa è soggetta ai controlli previsti per le strutture ricettive, durante i periodi di disponibilità all’accoglienza.
4. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 8, costituiscono violazione di legge e comportano l’applicazione della corrispondente sanzione pecuniaria.
Art. 9 – Sospensione volontaria e temporanea, cessazione dell’attività
1. La sospensione temporanea dell’attività di bed and breakfast è consentita per comprovate esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prolungabile di ulteriori sei mesi, dandone preventiva comunicazione al Comune ed all’Assessorato Regionale competente in materia di turismo.
2. Si intende rinuncia a svolgere l’attività di bed and breakfast quando è superato il periodo massimo di sospensione, in tale ipotesi il Comune adotta il provvedimento di cessazione dell’attività.
Art. 10 – Elenco Territoriale Comunale
1. Il Comune istituisce un elenco territoriale di tutti coloro che presentano la segnalazione di inizio attività (SCIA) o la DUAAP, creando due distinte sezioni per le diverse tipologie, ed effettua i sopralluoghi al fine di accertare la sussistenza dei requisiti contenuti nelle segnalazioni.
2. Il Comune aggiorna l’elenco dei bed and breakfast, comprensivo dei prezzi da ciascuno praticati e dei periodi di apertura, e lo trasmette all’Assessorato regionale competente in materia di turismo, per la verifica di corrispondenza con l’elenco unico regionale, entro il 30 Novembre di ogni anno, unitamente alla comunicazione relativa alle attività cessate.
3. In caso di discordanze con l’elenco unico regionale, l’Assessorato regionale provvede a trasmettere al Comune idonea comunicazione per predisporre gli eventuali accertamenti.
Art. 11 – Procedimenti amministrativi di verifica, diffida, sospensione e divieto dell’attività ricettiva
1. Ferme restando le competenze dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, il Comune territorialmente competente effettua la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge.
2. L’Assessorato competente in materia di turismo, anche avvalendosi di Enti, Aziende o Agenzie, ivi compresi gli Enti Territoriali, può disporre controlli sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 11, nel caso di accertamento di violazioni della presente legge, il Comune diffida il titolare dell’attività con atto scritto e motivato a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell’attività per un periodo necessario alla rimozione dell’irregolarità e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, qualora persista l’irregolarità contestata, il Comune dispone, con atto scritto e motivato notificato all’interessato e all’Assessorato competente in materia di Turismo, il divieto di prosecuzione dell’attività di bed and breakfast.
4. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività di bed and breakfast nei seguenti altri casi:
- a) perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’ articolo 11 e 92 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931;
- b) inosservanza dell’obbligo di astensione dall’attività ricettiva per tutto il periodo di sospensione;
- c) inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 2 e al comma 1 dell’articolo 3 della presente legge;
- d) applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi ventiquattro mesi;
- e) inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 8 della presente legge.
5. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4, non è consentito presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività per i trentasei mesi successivi alla data di notificazione del provvedimento di divieto di prosecuzione.
6. I provvedimenti di sospensione e di divieto di prosecuzione dell’attività, adottati dal Comune ai sensi dell’articolo 11, sono comunicati all’interessato e all’Assessorato Regionale competente in materia di Turismo;
Art. 12 – Attività e impegni della Regione
1. Con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di Turismo, si provvede alla adozione delle linee guida per i Comuni, dei criteri applicativi delle presente legge, dei criteri e delle procedure per la classificazione e della modulistica.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione adottata su proposta dall’Assessore competente in materia di Turismo, approva il marchio identificativo dell’ospitalità in bed and breakfast che dovrà obbligatoriamente essere esposto dal gestore in modo ben visibile all’esterno della abitazione e dovrà essere distinto graficamente per le due tipologie di conduzione.
3. L’Assessorato competente in materia di Turismo anche tramite l’Agenzia Regionale Sardegna Promozione, Enti, Aziende o Agenzie, ivi compresi gli Enti Territoriali, realizza il catalogo elettronico contenente i riferimenti dei bed and breakfast, ordinati per Comune e per tipologia, che potrà essere pubblicato sul portale sardegnaturismo.it; sostiene la promozione dei bed and breakfast e favorisce l’adesione a reti, sistemi e certificazioni di Qualità.
4. L’Assessorato competente in materia di turismo può delegare in tutto o in parte le attività allo stesso assegnate con la presente legge, all’Agenzia Sardegna Promozione a Enti, Aziende o Agenzie appositamente individuati con decreto dell’Assessore Regionale competente in materia di turismo.
Art. 13 – Contributi e attività promozionali istituzionali
1. Per le finalità di cui alla presente legge, l’accesso a fondi regionali, nazionali e comunitari destinati all’adeguamento, alla ristrutturazione, all’ammodernamento e alla qualificazione dei bed and breakfast e alla formazione di chi li gestisce nonché tutte le attività poste in essere dalla Regione a titolo di promozione istituzionale sono riservate alla sola tipologia di B&B a conduzione in forma d’impresa, commisurate alle disponibilità finanziarie e sono regolate dalle procedure previste dai corrispondenti fondi.
Art. 14 – Sanzioni
1. Il Comune territorialmente competente irroga le sanzioni amministrative acquisendo i relativi proventi, nei casi di seguito specificati:
- a) esercizio abusivo dell’attività, assenza anche di uno dei requisiti e servizi minimi obbligatori di cui all’articolo 7 della presente legge, mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 8 della presente legge, comportano una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e l’immediata chiusura dell’attività. È equiparato ad esercizio abusivo dell’attività il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui al comma 1 degli articoli 2 e 3;
- b) mancata esposizione al pubblico della segnalazione certificata di inizio Attività, delle tabelle prezzi, dei periodi di apertura e chiusura dell’attività, l’applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati al Comune, la mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l’applicazione, per ognuna delle violazioni, della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro;
- c) pubblicazione di informazioni relative a tipologia, attrezzature e prezzi della propria struttura ricettiva effettuata con qualunque mezzo e non corrispondente a quella segnalata è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro;
- d) superamento della capacità ricettiva massima segnalata e dell’accoglienza di un numero di persone oltre quella massima consentita è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni posto letto in più e 500 euro per ogni persona accolta in più;
- e) contraffazione e l’uso improprio del marchio regionale comportano l’applicazione della sanzione da 2.000 a 5.000 euro;
- f) mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici da parte delle strutture ricettive comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 7 e 11 del d.lgs 6 settembre 1989 n. 322, nei limiti e secondo il procedimento ivi previsto, ivi compreso l’utilizzo del SIRED.
2. In caso di reiterazione, tutte le predette sanzioni sono raddoppiate.
Art. 15 – Norma transitoria
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo ai bed and breakfast già operanti di uniformarsi alle previste prescrizioni ivi contenute e di comunicare, al Comune territorialmente competente, l’avvenuto adeguamento mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà rilasciati ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, esercitando congiuntamente il diritto di opzione tra le due tipologie di bed and breakfast.
2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto Assessoriale di cui al comma 3 dell’articolo 12 delle presente legge, i titolari delle attività dovranno trasmettere i relativi modelli di riferimento per tipologia di attività, al Comune territorialmente competente.
3. Entro sei mesi dalla approvazione del decreto dell’Assessore Regionale competente in materia di turismo di cui al comma 1 dell’articolo 12 della presente legge, i titolari delle attività dovranno comunicare attraverso gli appositi modelli, il possesso dei requisiti necessari per la classificazione.
4. L’esercizio dell’attività in assenza di adeguamento alle disposizioni della presente legge e la mancata trasmissione della documentazione entro i termini previsti costituisce esercizio abusivo dell’attività.
5. Resta in capo al titolare del bed and breakfast il potere di poter modificare la propria attività da bed and breakfast a conduzione familiare a Bad and Breakfast a conduzione di impresa o viceversa, in qualsiasi momento, previo possesso dei relativi requisiti.
6. Il Comune territorialmente competente verifica il rispetto della disposizione di cui ai commi precedenti secondo quanto disposto dall’articolo 9 della presente legge.
Art. 16 – Abrogazione
1. É abrogato l’articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1998 n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente “Norme per la classificazione delle aziende ricettive” e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e le disposizioni normative e attuative riferite all’attività di bed and breakfast emanate in osservanza delle disposizioni contenute nella l. r. 27/1998.
Art. 17 – Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
Art. 18 – Classificazione e denominazione
1. Le strutture organizzate per l’esercizio dell’attività ricettiva sono obbligatoriamente soggette a classificazione, da effettuarsi in base ai requisiti posseduti, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo i seguenti livelli:
- da 1 a 3 stelle per le strutture ricettive extra-alberghiere.
Art. 19 – Procedimento di classificazione
1. La classificazione è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del gestore dell’attività ricettiva il quale individua la categoria di classificazione attraverso l’auto-valutazione dei requisiti individuati dalle direttive di attuazione di cui all’articolo 24.
2. Con l’autodichiarazione di cui al comma 1, il gestore attesta, se presenti, la sussistenza nella propria struttura dei requisiti di accessibilità universale individuati dalle direttive di attuazione di cui all’articolo 24.
3. L’autodichiarazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente per territorio attraverso il SUAPE.
4. Il comune verifica la completezza e la coerenza della documentazione presentata.
5. Il comune competente per territorio procede alla rettifica della classificazione quando, a seguito di accertamento d’ufficio, risulta che la struttura ricettiva possiede requisiti di qualificazione inferiori rispetto a quelli attestati nell’autodichiarazione di cui al comma 1.
Lascia un commento