La Regione Abruzzo favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare al fine di promuovere il turismo sociale e giovanile e di migliorare l’utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente.
Indice:
- Definizione
- Dotazioni, requisiti, prestazioni e servizi
- Requisiti minimi delle camere
- Adempimenti amministrativi
- Obblighi del titolare
- Funzioni di vigilanza e controllo
- Sanzioni
- Promozione di un marchio regionale
- Norma di rinvio
- Urgenza
- Somministrazione della prima colazione nelle strutture ricettive turistiche di Bed & Breakfast
- Requisiti per la somministrazione della colazione
- Requisiti applicabili ai locali adibiti alla somministrazione della prima colazione
- Formazione
- Documento di autocontrollo semplificato
- Requisiti applicabili ai prodotti della prima colazione
- Controlli
- Adeguamento delle strutture già operative
Art. 2 – Definizione
1. Coloro i quali intendono offrire ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali, utilizzando parte dell’abitazione – in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari – nella quale dimorano o di cui abbiano la disponibilità, fornendo alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, sono tenuti a richiedere al Comune di residenza l’autorizzazione amministrativa secondo le modalità previste dalla presente legge.
2. L’attività deve essere gestita avvalendosi della normale organizzazione familiare, con somministrazione per la prima colazione di cibi e bevande confezionati, fermo restando che queste ultime possono essere servite riscaldate.
3. Lo svolgimento dell’attività disciplinata dalla presente legge non costituisce esercizio di attività imprenditoriale e non comporta mutamento di destinazione d’uso dell’immobile.
4. Al fine di agevolare lo sviluppo di tale forma di ricettività complementare la Regione predispone la modulistica necessaria da mettere a disposizione dei comuni.
Art. 3 – Dotazioni, requisiti, prestazioni e servizi
1. I locali destinati all’esercizio dell’attività di soggiorno devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale.
2. A meno che le camere non siano dotate di servizi propri, deve esserci a disposizione dei soli ospiti almeno un bagno completo di:
- water;
- lavabo;
- doccia o vasca;
- presa di corrente;
- specchio;
- chiamata d’allarme.
3. L’abitazione destinata all’esercizio dovrà assicurare i seguenti servizi minimi:
- servizio cucina, o di altro apposito vano, per la somministrazione della prima colazione, di superficie non inferiore a mq. 6;
- telefono ad uso comune;
- fornitura di energia elettrica e riscaldamento;
- fornitura di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce o bagni;
- pulizia e riassetto dei locali, comunque, ad ogni cambio cliente;
- pulizia quotidiana dei locali, fornitura e cambio biancheria, compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana.
4. L’obbligo dell’impianto di riscaldamento non sussiste per gli esercizi con autorizzazione stagionale situati nelle località marine.
Art. 4 – Requisiti minimi delle camere
1. Le camere da letto devono avere:
- una superficie minima per la camera singola di almeno 8 mq. e di 14 mq. per le camere doppie, al netto di ogni locale accessorio;
- un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;
- alle camere destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare altre camere da letto o servizi;
2. Le camere da letto devono essere inoltre dotate di:
- letto, comodino, lampada e sedia per ogni ospite;
- armadio;
- specchio e presa di corrente;
- cestino per i rifiuti.
Art. 5 – Adempimenti amministrativi
1. Il servizio saltuario di alloggio e prima colazione offerto, riconducibile alla formula internazionale del “Bed & Breakfast”, dovrà essere autorizzato come tale.
2. L’inizio dell’attività è subordinato alla preventiva comunicazione al Comune competente per territorio sulla base di idonea dichiarazione di atto di notorietà di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, indicando:
- le generalità del titolare;
- la denominazione dell’esercizio;
- l’ubicazione;
- il numero delle camere e quello dei posti letto;
- il numero dei servizi igienici;
- l’eventuale periodo di chiusura annuale, a scelta, nell’arco dell’anno;
- le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;
- il possesso dei requisiti soggettivi del titolare previsto dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773.
3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
- planimetria dell’unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi,
delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti; - atto in copia conforme all’originale comprovante la disponibilità dell’immobile (compravendita, locazione o altro);
- atto di assenso a firma autenticata dei proprietari o comproprietari, nel caso di istanza presentata da uno dei comproprietari, dall’affittuario o da altri;
- atto di approvazione dell’assemblea condominiale, nel caso di ospitalità in edifici composti da più unità immobiliari;
- dichiarazione circa il possesso da parte dell’immobile dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali e dalla presente legge.
4. Il Comune entro 60 giorni provvede ad effettuare il sopralluogo per verificare l’idoneità dell’appartamento all’esercizio dell’attività, il cui esito sarà comunicato alla Provincia, alla Regione e all’Azienda di Promozione Turistica regionale, oltre che all’interessato.
5. I titolari o i gestori delle attività di cui alla presente legge non sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese turistiche, di cui all’art. 5 della legge n. 217/1983.
6. Non è possibile adottare la stessa denominazione all’interno del territorio comunale.
7. Il Comune tiene l’elenco degli operatori del “Bed & Breakfast” ed individua le azioni per favorire la segnalazione e la conoscenza di dette unità ricettive complementari. L’elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno agli enti indicati nel quarto comma.
Art. 6 – Obblighi del titolare
1. Fermo restando quanto previsto dal TULPS, gli esercenti sono tenuti a comunicare:
- all’Azienda di Promozione Turistica regionale i dati relativi agli arrivi e alle presenze degli ospiti, utilizzando l’apposita modulistica ISTAT;
- alla Provincia competente – entro il 1° ottobre di ogni anno – i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura di attività, ai sensi degli artt. 2, 3 e 6 della L.R. 11/1993.
2. E’ fatto obbligo di esporre all’esterno il marchio identificativo del “Bed & Breakfast” secondo la tipologia fornita dal Settore Turismo della Regione Abruzzo e, nei locali destinati agli ospiti, la tabella dei prezzi.
2. E’ fatto obbligo di esporre all’esterno il marchio identificativo del “Bed & Breakfast” secondo la tipologia fornita dal competente Servizio della Giunta regionale e, nei locali destinati agli ospiti, la tabella dei prezzi.
3. L’esercente non può in ogni caso gestire altro “Bed & Breakfast”, ed è tenuto a comunicare al Comune – entro 30 giorni – l’eventuale cessazione dell’attività, ai fini della cancellazione dall’elenco di cui all’art. 5, settimo comma.
Art. 7 – Funzioni di vigilanza e controllo
1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune territorialmente competente.
2. Le funzioni amministrative concernenti l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge sono altresì delegate ai comuni.
Art. 8 – Sanzioni
1. Il titolare o gestore del Bed & Breakfast è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 300.000 a £. 2.000.000 nel caso che:
- accolga nella struttura ospiti per una durata continuativa superiore a giorni 30 o in numero eccedente rispetto alla capienza massima consentita;
- non esponga la tabella dei prezzi o pratichi prezzi difformi da quelli comunicati e vistati dalla Provincia.
2. In caso di recidiva le sanzioni previste sono raddoppiate, con sospensione dell’attività per un periodo da sei mesi ad un anno.
3. L’esercizio di ospitalità “Bed & Breakfast” in mancanza di autorizzazione o della comunicazione di cui all’art. 5, quinto comma, è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria di £. 1.000.000, da applicarsi in misura doppia in caso di impiego del marchio di cui al successivo art. 9.
Art. 9 – Promozione di un marchio regionale
1. La Giunta regionale adotta un marchio tipo, identificativo dei “Bed & Breakfast” in Abruzzo, da mettere a disposizione dei comuni affinché possa essere affisso dagli operatori, a loro spese, all’esterno delle sedi di esercizio dell’attività.
Art. 10 – Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, ed in particolare relativamente alla segnalazione dei prezzi e del movimento turistico, ai controlli e alle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 11/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili.
2. Nel programma di promozione turistica di cui all’art. 3 della L.R. 54/1997 sono previste iniziative per l’informazione, promozione e divulgazione della formula del Bed & Breakfast.
Art. 11 – Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Somministrazione della prima colazione nelle strutture ricettive turistiche di Bed & Breakfast
La Regione Abruzzo con L.R. n. 78/2000 e s.m.i. ha disciplinato l’attività di Bed & Breakfast (B&B), quale forma di ricettività a carattere familiare per ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali.
L’art. 2, comma 2, della L.R. n. 78/2000 prevede che l’attività deve essere gestita avvalendosi della normale organizzazione familiare con somministrazione di cibi e bevande confezionate per la prima colazione, che possono essere servite riscaldate.
Al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti, il presente documento fornisce gli indirizzi regionali per assicurare il rispetto della normativa vigente nella somministrazione della prima colazione nell’esercizio delle attività di B&B, classificate ai sensi dell’art. 10 della L.R. 26.1.1993, n. 11 e s.m.i.
La somministrazione della prima colazione deve avvenire nel rispetto della normativa del settore alimentare ed in particolare di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 852/2004, con applicazione delle procedure di autocontrollo e garantendo che il personale destinato alla somministrazione e servizio della colazione, alla manipolazione e allo stoccaggio dei prodotti alimentari destinati agli ospiti, sia correttamente e costantemente formato in materia di igiene e sicurezza alimentare.
1. Requisiti per la somministrazione della colazione
L’art. 6, comma 2, del Reg (CE) 852/2004 prevede la notifica di tutte le attività “di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti”, ivi compresa anche la distribuzione di alimenti e bevande confezionati che richiedono solo una minima attività di riscaldamento allo scopo di consentire all’autorità competente (ASL – Azienda Sanitaria Locale) di conoscere la localizzazione e la tipologia di attività, ai fini dell’organizzazione dei prescritti controlli.
I titolari di B&B sono tenuti ad effettuare le procedure di segnalazione alle ASL, cd. registrazione NIAS (Notifica Inizio Attività Settore alimentare), presentando la relativa modulistica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune territorialmente competente che provvederà direttamente ad inoltrarla all’Azienda Sanitaria Locale di riferimento.
Con riferimento alle dette finalità, le nuove attività di B&B presentano la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, prevista dall’art. 2, della L.R. n. 78/2000 e s.m.i.) corredata dalla NIAS redatta secondo la modulistica approvata con DGR n. 1060/2018.
Le attività di B&B già funzionanti alla data del 23.01.2019 – data di pubblicazione sul BURAT della DGR n. 1060/2018 – hanno l’obbligo di presentazione della NIAS qualora la stessa non sia già stata presentata.
A seguito della presentazione della NIAS al SUAP è necessario che il dichiarante conservi copia della notifica riportante la data e il protocollo di ricevimento dell’ufficio ricevente.
Il rispetto degli adempimenti previsti dal richiamato Reg. (CE) n. 852/04 è assicurato:
- osservando le corrette prassi igieniche e applicando ai locali adibiti alla somministrazione della colazione i requisiti specificati al successivo Par. 2;
- seguendo un’adeguata formazione, come meglio specificato al successivo Par. 3;
- predisponendo un documento di autocontrollo anche semplificato, utilizzando il Format contenuto nel Disciplinare per la redazione del Documento di autocontrollo semplificato per i B&B, allegato 1) al presente Atto di indirizzo.
2. Requisiti applicabili ai locali adibiti alla somministrazione della prima colazione
Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 3, della L.R. n. 78/2000 e s.m.i., ai locali adibiti alla somministrazione della colazione sono applicati, in quanto compatibili in relazione alle peculiari caratteristiche dell’attività di B&B, i requisiti dell’Allegato 2 – Capitolo III del Reg. (CE) n. 852/2004.
A mero titolo esemplificativo:
- la cucina, compresi i piani di lavoro e il tavolo, gli elettrodomestici, le stoviglie e gli altri strumenti/attrezzi di cucina che vengono a contatto col cibo, per quanto ragionevolmente possibile, devono essere mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione;
- chi prepara e somministra la colazione deve curare l’igiene personale, in particolare deve lavare e asciugare le mani prima di toccare alimenti o materiali che entrino in contatto con gli alimenti;
- le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
- deve essere presente un lavello con acqua potabile calda e/o fredda, l’eventuale lavaggio degli alimenti (es. frutta) deve essere effettuato accuratamente e in condizioni igieniche;
- sostanze pericolose o non commestibili (ad es. detersivi, disinfettanti, alimenti per animali) devono essere identificate e contenute in contenitori separati e ben chiusi in luogo diverso da quello in cui sono conservati gli alimenti;
- devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
- i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione (in particolare da parte di animali domestici e animali infestanti).
3. Formazione
Il titolare del B&B, ovvero chiunque partecipi alla somministrazione della colazione, deve essere correttamente formato in materia di igiene e sicurezza alimentare. A tal fine, tutti gli operatori destinati a venire in contatto, diretto o indiretto, con gli alimenti (nel caso specifico per attività di deposito, conservazione e somministrazione di alimenti) devono possedere un attestato comprovante l’avvenuta formazione in merito alle corrette prassi di sicurezza alimentare, in sostituzione dell’ex libretto sanitario, in conformità alla D.G.R. n. 463 del 14.05.2007 con la quale è stato approvato il documento recante “Criteri e le modalità per l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per il rilascio del relativo attestato, ai sensi dell’art. 210 della L.R. n. 6/2005 e relative modifiche ed integrazioni L.R. n. 33 del 9.11.2005”.
In conformità a quanto disciplinato dal predetto documento – Par. 6 “Specifici titoli di studio” – il possesso di specifici titoli di studio esonera dalla frequentazione del corso (a titolo esemplificativo: il diploma di scuola alberghiera, gli attestati di qualifica alberghiera – settore sala-bar e settore cucina, rilasciati da Istituti di scuola secondaria, attestati di qualifica di formazione professionale per aiuto cuoco, cameriere di ristorante ed albergo ecc.).
In tali casi il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) della ASL territorialmente competente rilascia un attestato non soggetto a rinnovo, in conformità a quanto disciplinato dal richiamato Par. 6 “Specifici titoli di studio”. L’attestato di formazione deve essere posseduto da chi viene in contatto, diretto o indiretto, con gli alimenti. Al riguardo, tenuto conto dei requisiti propri dell’attività di B&B e considerato che la stessa deve essere gestita avvalendosi della normale organizzazione familiare (art. 2, comma 2, della L.R. n. 78/2000), l’attestato può essere conseguito anche da un componente del nucleo familiare che partecipa alla gestione della attività.
4. Documento di autocontrollo semplificato
Il Documento di autocontrollo semplificato è predisposto direttamente dal titolare del B&B ed è finalizzato a garantire adeguati standard di igiene e sicurezza nella somministrazione dei prodotti alimentari utilizzati per la colazione attraverso la identificazione dei pericoli specifici, la valutazione dei rischi associati e l’adozione di misure preventive volte a controllare i pericoli significativi per la sicurezza alimentare.
Il documento di autocontrollo dovrà prevedere la tenuta di opportune registrazioni delle procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo individuati (ad es. monitorare la temperatura del frigorifero attraverso il rilevamento regolare e la registrazione, anche manuale, della temperatura ottimale dello stesso allorquando contenga alimenti che necessitano essere conservati ad una determinata temperatura). Si allega disciplinare contenente le indicazioni utili alla redazione dello specifico documento, allegato1.
5. Requisiti applicabili ai prodotti della prima colazione
Nell’attività di B&B la prima colazione è sempre compresa ed è servita con la somministrazione di cibi e bevande confezionati; quest’ultime possono essere riscaldate.
A tal fine possono essere serviti:
- prodotti confezionati, in porzione monodose (es: merendine, succhi, bevande calde in modalità self service);
- prodotti acquistati da chi possiede le prescritte autorizzazioni igienico sanitarie (quali prodotti da forno, da pasticceria ovvero acquistati presso altri esercizi commerciali quali alimentari: pane, toast, crostate, torte, biscotti, affettati, formaggi, yogurt, frutta fresca, succhi, spremute ecc.).
In tali casi il documento di autocontrollo previsto dal precedente Par. 4 è redatto in coerenza con il livello di rischio sanitario dei predetti prodotti, prevedendo misure di controllo come descritte nel sopracitato Disciplinare.
In ogni caso dovrà essere garantita la rintracciabilità dei prodotti tramite opportuna documentazione (conservazione del documento di trasporto, fattura, ricevuta o scontrino del fornitore).
A fini conoscitivi si riporta il Sito del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p =avvisi che segnala sistematicamente eventuali rischi connessi al consumo dei propri alimenti.
Nella fase di somministrazione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano e nocivi per la salute. Chi somministra la colazione deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi. Devono essere comunque garantite al consumatore le informazioni relative alle sostanze che provocano allergie e intolleranze secondo le modalità previste dal Reg. (UE) 1169/2011.
Nel rispetto di quanto disciplinato dalle “Linee guida regionali in materia di Micro attività Domestiche Alimentari (MDA)” approvate con la D.G.R. n. 524/2018, è consentito preparare direttamente i prodotti per la colazione, anche per favorire la conoscenza e la diffusione di ricette tradizionali e di prodotti tipici abruzzesi.
In tal caso il titolare del B&B, fatta salva la presentazione della NIAS relativa alla produzione di alimenti in cucina domestica (home food), dovrà presentare la SCIA per le MDA, ai sensi degli artt. 4 e 5 delle citate Linee guida, corredata da:
- relazione del ciclo di lavorazione dei prodotti;
- autodichiarazione della elaborazione di un manuale di autocontrollo semplificato (che, rispetto al documento di autocontrollo semplificato richiesto ai B&B, dovrà prendere necessariamente in considerazione gli ulteriori rischi legati al processo di produzione);
- dichiarazione giornate effettive di lavorazione.
L’attestato di formazione in materia di igiene alimentare, prescritto per l’esercente una MDA, ai sensi dell’art. 5 delle citate Linee guida, è il medesimo prescritto dal precedente Par. 3 del presente documento.
I titolari di B&B che offrono ai loro ospiti unicamente un voucher per usufruire della colazione in esercizi esterni al B&B sono esentati dagli obblighi di presentazione della NIAS e di conseguimento dell’attestato di formazione di cui al precedente Par. 3). In tal caso, sono tenuti a comunicare la predetta modalità di somministrazione della colazione al SUAP del Comune territorialmente competente utilizzando il fac – simile allegato 2) al presente atto di indirizzo.
6. Controlli
L’Autorità Sanitaria competente (ASL) effettua la vigilanza sull’attività secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente.
Il titolare del B&B ha l’obbligo di sottoporre la struttura dedicata al controllo sanitario così come prescritto dal Regolamento (CE) 852/2004.
7. Adeguamento delle strutture già operative
I titolari di B&B funzionanti alla data di pubblicazione della D.G.R. n. 1060/2019 (23.01.2019) hanno l’obbligo di uniformarsi alle presenti direttive entro il termine del 31 ottobre 2019.
Joe dice
Molto bello tutte le descrizioni e spiegazioni. Veramente interessante da seguire e sicuramente sarà di aiuto per chi vuole iniziare in attività di B&B