I locali destinati alle attività ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione devono possedere:
- i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
- i requisiti previsti dal regolamento.
L’utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici.
Indice:
- Affittacamere
- Bed and breakfast
- Case e appartamenti per vacanze
- Residenze d’epoca
- Soggetti gestori
- Esercizio dell’attività di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
- Sospensione dell’attività
- Cessazione dell’attività
- Locazioni turistiche
- Scambio di alloggi per finalità turistiche
- Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
- Vigilanza, sanzioni e chiusura dell’attività
- Sanzioni amministrative
- Obblighi di comunicazione e di pubblicità
- Comunicazione iniziale e periodica
- Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche
- Comunicazioni ai fini statistici
- Pubblicità dei prezzi e informazioni all’interno dell’esercizio
- Sanzioni amministrative
Affittacamere
Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.
Gli affittacamere possono essere gestiti:
- in forma imprenditoriale;
- in forma non imprenditoriale.
L’attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio.
L’attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
Bed and breakfast
Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
I bed and breakfast possono essere gestiti:
- in forma imprenditoriale;
- in forma non imprenditoriale.
L’attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio.
L’attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.
Case e appartamenti per vacanze
Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.
Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento.
La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.
Residenze d’epoca
Sono residenze d’epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.
Le residenze d’epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.
Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere, nonché gli alloggi agrituristici che rispondono ai requisiti relativamente al pregio storico-architettonico possono assumere la denominazione di «residenze d’epoca» mantenendo gli obblighi amministrativi previsti rispettivamente per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici.
Soggetti gestori
Per le strutture ricettive di cui alla presente sezione è obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura sia una persona giuridica. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.
Esercizio dell’attività di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
L’esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
Sospensione dell’attività
La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
Cessazione dell’attività
La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Locazioni turistiche
Alle locazioni turistiche, si applicano le disposizioni del presente articolo. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:
- le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
- l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.
- Le informazioni sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.
La deliberazione definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui sopra.
Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
- i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
- nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
- nel caso di incompleta od omessa comunicazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
Scambio di alloggi per finalità turistiche
Ai fini del presente testo unico, non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio a finalità turistiche senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell’alloggio nella disponibilità dell’ospitato, nell’ambito dell’economia della condivisione (sharing economy).
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
È consentito, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell’arco dell’anno solare, l’uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso.
Vigilanza, sanzioni e chiusura dell’attività
Il comune dispone la chiusura dell’attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o gestore.
Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali nonché dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l’attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell’attività.
Il provvedimento di chiusura si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’attività, il comune, previa diffida, provvede all’esecuzione coattiva con le modalità dell’apposizione dei sigilli.
Sanzioni amministrative
Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00:
- chi ospita all’interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella SCIA;
- chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.
Chi somministra alimenti e bevande in violazione di quanto previsto dal presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00:
- chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;
- chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura.
In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Obblighi di comunicazione e di pubblicità
Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.
Comunicazione iniziale e periodica
I titolari e i gestori comunicano allo SUAP competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
La comunicazione è redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l’elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
La comunicazione è presentata:
- in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;
- in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione.
Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche
I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze ricevono dagli SUAP le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari e le trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.
I comuni trasmettono alla Regione l’elenco dei concessionari di stabilimenti balneari, con l’indicazione dei canoni da questi corrisposti, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Comunicazioni ai fini statistici
I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT.
Pubblicità dei prezzi e informazioni all’interno dell’esercizio
Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura è esposta, in modo che sia perfettamente visibile e secondo il modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell’anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura.
Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente al momento della prenotazione o contestualmente all’arrivo presso la struttura.
Sanzioni amministrative
I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono le comunicazioni obbligatorie, o le effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell’anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione ai fini statistici sopracitate, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.
Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma, con importi dimezzati.
I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella prezzi, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.
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