Prima di rispondere alla domanda, definiamo i contorni del contratto di albergo.
Il contratto di albergo è un contratto formalmente atipico in quanto l’ordinamento italiano non lo disciplina espressamente. Il codice civile, tuttavia, contiene una pluralità di norme volte a disciplinare aspetti specifichi del rapporto tra albergatore e cliente (deposito, responsabilità dell’albergatore, prescrizione del credito dell’albergatore e privilegio).
La Corte di Cassazione ha avuto cura di precisare che il contratto di albergo “ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell’alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell’alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale”. Contratto di albergo, dunque, consistente in una pluralità di prestazioni, sia di dare che di fare, dovute dall’albergatore al cliente.
La prenotazione
La prenotazione di una camera d’albergo da parte di un cliente può avvenire personalmente, presentandosi direttamente presso la struttura desiderata, tramite telefono oppure tramite un’agenzia viaggi. Certamente la modalità più utilizzata, ad oggi, risulta la prenotazione online, la quale porta con sé sia dei pro che dei contro.
La prenotazione gioca un ruolo fondamentale in quello che è il dibattito, sia giurisprudenziale che dottrinale, circa il momento di perfezionamento del contratto d’albergo. Alla luce delle regole civilistiche sulla conclusione del contratto quale momento in cui l’accettazione della proposta viene conosciuta dal proponente, la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ritengono più corretto individuare il momento perfezionativo del contratto con la prenotazione del cliente.
C’è, d’altro canto, chi sostiene che la prenotazione sia semplicemente un atto preparatorio in quanto il contratto si perfeziona nel momento in cui il cliente arriva in struttura.
Cosa fare se un cliente non paga
In genere, al momento della prenotazione, gli albergatori richiedono al cliente il versamento di una caparra o la garanzia di una carta di credito. Tale prassi serve a “rafforzare” la prenotazione in quanto, se è stata versata la caparra e il cliente non si è presentato in albergo, o ha cancellato la prenotazione oltre i termini previsti, l’albergatore ha diritto a trattenere tale somma.
La caparra, intesa nel senso appena descritto, assume i connotati di una clausola penale, accessoria al contratto di albergo, che stabilisce preventivamente l’importo dovuto all’albergatore, a titolo di risarcimento del danno, per mancata presentazione presso la struttura o per cancellazione della prenotazione oltre i termini previsti. Si tratta di una clausola utilizzata molto spesso dagli albergatori in quanto la stessa libera l’albergatore stesso dall’onere di provare il danno subito: la prestazione sarà dovuta, dunque, automaticamente ed indipendentemente dalla prova del danno subito.
Ben più complesso è, per l’albergatore, se il cliente si presenta presso la struttura alberghiera, usufruisce dei servizi e lascia la stanza senza pagare. In tale spiacevole ipotesi, il codice civile accorda al credito dell’albergatore un privilegio sulle cose portate in albergo. In pratica, l’albergatore ben potrebbe esercitare il diritto di ritenzione sulle cose che il cliente ha eventualmente lasciato in struttura come, per esempio, il bagaglio, i valori lasciati in deposito o, addirittura, l’autoveicolo che si trova nel parcheggio dell’albergo. Tale diritto può essere esercitato dall’albergatore anche in pregiudizio di eventuali diritti vantati da terzi.
Qualora non riesca in tal modo a soddisfare il proprio credito, l’albergatore dovrà far valere i propri diritti nelle forme ordinarie dell’esecuzione forzata.
Il diritto di credito dell’albergatore si prescrive in sei mesi, salvo che lo stesso provi che il pagamento, decorsi sei mesi, non sia ancora avvenuto. Si tratta, dunque, di una prescrizione relativa: l’onere della prova, tuttavia, grava sull’albergatore.
Zaira Troisi – AvvocatoFlash
Fonti normative
- Artt. 1326, 1382, 2760 c.c.
- Artt. 1783-1786 c.c.
- Cassazione Civile, Sezione III, 22 gennaio 2002, n. 707.
- Cassazione Civile, Sezione III, 23 gennaio 2003, n. 19769.
- Cassazione Civile, Sezione III, 3 dicembre 2002, n. 17150.
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Achille dorsi dice
Cosa mi succede se porto via la porta della camera del bed and breakfast ad un cliente dopo un mese che la occupa senza pagarmi ?
Achille
Achille dorsi dice
Cosa mi succede se porto via la porta della camera del bed and breakfast ad un cliente dopo un mese che la occupa senza pagarmi ?
Achille