Il tempo delle vacanze dovrebbe sempre essere un periodo di tranquillità e divertimento. In alcuni casi tuttavia la vacanza potrebbe svolgersi in maniera di gran lunga differente da quella tanto attesa. Vediamo cosa è possibile fare in caso di vacanza rovinata.
Vacanza rovinata
Il danno da vacanza rovinata è il danno (inteso come disagio psico-fisico) arrecato al viaggiatore dalle difficoltà non previste che si trova a dover sopportare e che non permettono di godere a pieno della vacanza a causa del comportamento altrui. Possiamo far riferimento ad una vacanza prenotata presso un B&B, che per una serie di motivi potrebbe essere differente dalle aspettative (es. cibo pessimo, servizi scadenti, camere sporche, posto differente da quello prospettato, ecc.).
In pratica, la vacanza deve svolgersi esattamente come descritto nella fase della prenotazione (sia che questa avvenga tramite agenzia di viaggi, sia tramite prenotazione diretta al B&B). Ogni modificazione in senso peggiorativo da quella prospettata può dare diritto al risarcimento. Il risarcimento può riguardare sia il danno patrimoniale (es. il costo pagato per la vacanza che poi si è rivelata di livello inferiore) sia il danno non patrimoniale (es. la situazione di stress causata dalla mancata riuscita della vacanza). In aggiunta al risarcimento del danno e indipendentemente da esso, è possibile anche chiedere la risoluzione del contratto.
Il risarcimento spetta quando l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni del pacchetto turistico non è di scarsa importanza ed è correlato al tempo perso, all’irripetibilità dell’occasione perduta, allo stress e alla delusione subiti a causa della vacanza rovinata.
Come comportarsi
Per denunciare il danno da vacanza rovinata è possibile:
- esporre il problema all’organizzatore (e quindi all’agenzia di viaggi tramite fax o email o al B&B nel caso in cui la prenotazione sia stata effettuata direttamente sul sito della struttura stressa). Questo consente di rimediare al pregiudizio con servizi sostitutivi o comunque ottenere il risarcimento per il danno arrecato;
- nel caso in cui non si ottenga risposta, si hanno poi 10 giorni lavorativi di tempo dal rientro per presentare un reclamo formale con richiesta di risarcimento inviando una PEC o una raccomandata a/r all’agenzia di viaggi o al B&B e, per conoscenza all’Unione Nazionale Consumatori. La raccomandata o la PEC devono essere precise sui disservizi riscontrati o sulla sostanziale differenza tra ciò che era stato prospettato in fase di prenotazione e ciò che poi si è rivelata la vacanza. Infatti, sebbene non sia espressamente richiesto, per una maggiore completezza e possibilità di successo sarebbe meglio documentare il reclamo tramite fotografie, filmati e/o dichiarazioni sottoscritte da altri turisti. Così come è necessario allegare al reclamo le fatture, gli scontrini e le ricevute documentanti le spese per ottenere il risarcimento dal giudice. È altresì possibile e utile proporre un confronto tra il contratto di vendita del pacchetto turistico con i dépliant illustrativi della struttura della vacanza e le prove attestanti la differente condizione della struttura durante il periodo di vacanza. Attualmente si ritiene che il termine di 10 giorni è facoltativo, ma in ogni caso il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in 3 anni dalla data del rientro dalla vacanza. Per i danni diversi da quelli alla persona (es. spese aggiuntive per i disservizi subiti) l’azione si prescrive nel termine di 1 anno dal rientro;
- in mancanza di riscontro del secondo rimedio, è possibile, prima di instaurare un giudizio vero e proprio, esperire il tentativo di mediazione, ma si tratta di una facoltà rimessa al soggetto danneggiato. In caso di mediazione, quando il viaggiatore non possa partecipare personalmente alla procedura conciliativa, si può affidare ad un rappresentante del turista;
- infine, in mancanza di accoglimento del reclamo o di infruttuosa mediazione è possibile rivolgersi al Giudice di Pace, se il valore della controversia non supera i 5000 euro, altrimenti ci si dovrà rivolgere al Tribunale.
Chi è obbligato a risarcire il danno?
Si deve fare una differenza tra il caso in cui il turista si è servito di un’agenzia di viaggi e il caso in cui il turista ha prenotato direttamente presso il B&B. Nel caso in cui il turista si è affidato all’agenzia di viaggi e la vacanza non si è rivelata esattamente come prospettata, responsabile a risarcire il danno sarà l’agenzia di viaggi, la quale poi potrà agire con l’azione di rivalsa nei confronti del B&B. Nel caso in cui la persona ha prenotato direttamente presso il B&B, sarà la struttura stessa chiamata a risarcire il danno.
Può anche accadere che durante l’esecuzione del rapporto sia necessario apporre delle modifiche al contratto precedentemente stipulato: le modifiche saranno possibili solo se di valore uguale o superiore a quelle concordate. Nel caso siano inferiori o comunque il viaggiatore non accetti la modifica, avrà diritto ad una riduzione del prezzo in proporzione ai disagi subiti. Non si è invece tenuti al risarcimento del danno se il danno è addebitabile al viaggiatore o a cause inevitabili e straordinarie o è derivato da caso fortuito o forza maggiore.
La quantificazione del danno da risarcire è integrale (deve risarcire interamente il pregiudizio subito) e equa (accertata dal giudice sulla base del pregiudizio accertato).
Fonti normative
- Art. 47 d. lgs. 79/2011, Codice del Turismo
- Art. 1455 c.c.
- Art. 49 d. lgs. 79/2011, Codice del Turismo
- Cass. sent. n. 297/2011
- Artt. 44-45 d. lgs. 79/2011, Codice del Turismo
Luisa Panici, AvvocatoFlash
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ERMINIA ACOCELLA dice
Buongiorno, ci troviamo in un a struttura a Doronatico (LI). Mio marito da ieri ha dolori addominali e dissenteria, la guardia medica ha prescritto antibiotico e fermenti lattici causa cibo non ottimale.
Come è possibile rivalersi sulla struttura e cosa suggerite di fare?
Attendo un gentile riscontro