Per i danni provocati alla stanza di un albergo o di una qualsiasi altra struttura ricettiva extra alberghiera (affittacamere, locande, bed and breakfast, appartamenti ad uso turistico, residence, country house, case per ferie, ostelli per la gioventù, ecc.), il cliente è tenuto a risarcire il proprietario della struttura attraverso il versamento di una somma di denaro che sia tale da consentirne la riduzione in pristino e, cioè, di supportare le spese necessarie a riportare il luogo allo stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto di albergo.
Proprio al fine di ottenere facile ristoro in caso di danni arrecati dai clienti alla stanza di una struttura ricettiva, ai suoi accessori ovvero alle pertinenze della stessa, alcuni albergatori subordinano la conclusione del contratto di albergo al versamento di un deposito cauzionale restituito al termine del soggiorno previa verifica dell’insussistenza di eventuali danni.
L’albergatore può decidere, altresì, di denunciare il cliente per danneggiamento. Tuttavia, al riguardo, occorre precisare che il reato di danneggiamento semplice di cui all’art.635 cod. pen. rientra tra i reati depenalizzati dal D. lgs. 7/2007 e, pertanto, attualmente è prevista solo una sanzione amministrativa a carico del soggetto responsabile che va da 100 euro a 8.000 euro di multa.
Il Contratto di albergo: un contratto atipico. Doveri del cliente
Il contratto di albergo è il contratto in forza del quale un soggetto, detto albergatore, si obbliga dietro corrispettivo, a fornire all’altra parte, detta cliente, un alloggio ed altri servizi strumentali ed accessori diretti a rendere possibile e confortevole il soggiorno.
Sebbene sia notevolmente diffuso nella prassi economico-sociale, il nostro legislatore non si è occupato di regolare in maniera autonoma questa forma contrattuale, né all’interno del codice civile, né in leggi speciali. Si tratta dunque, di un contratto atipico.
In particolar modo, alla locazione della stanza di albergo si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal codice civile in materia di locazione. Una volta concluso il contratto di albergo il cliente è tenuto, pertanto, al rispetto dei locali nei quali è alloggiato e a custodire le cose a lui consegnate, o trovate nella stanza, con la diligenza del buon padre di famiglia, servendosene nel rispetto dei regolamenti interni.
Risarcimento dei danni apportati alla struttura e deposito cauzionale
Proprio al fine di tutelarsi dall’eventualità in cui il cliente non si attenga all’obbligo di diligenza ed arrechi danno alla stanza nella quale alloggia ovvero agli oggetti in essa custoditi, l’albergatore può decidere di richiedere al momento dell’accettazione il pagamento di una somma di denaro, in contanti ovvero su carta di credito, detta deposito cauzionale.
Tale somma verrà restituita al momento del check-out previo riscontro positivo da parte del personale addetto circa il buono stato delle camere. Laddove vengano riscontrati, invece, dei danni l’albergatore può trattenere la somma versata a titolo di deposito cauzionale ed eventualmente richiedere al cliente la differenza se tale somma non risulta adeguata a coprire il costo dei danni subiti.
Laddove l’albergatore non ha subordinato la conclusione del contratto al versamento di una cauzione ed abbia riscontrato dei danni alla struttura, potrà agire in giudizio per far valere il proprio diritto al risarcimento di quanto patito. Al cliente resta la possibilità di dimostrare che il fatto si sia verificato per cause a lui non imputabili e, cioè, che abbia adempiuto agli obblighi di custodia a suo carico con la diligenza richiesta dal caso concreto.
Reato di danneggiamento: mero illecito amministrativo
Il danneggiamento semplice, ovvero la condotta di colui il quale distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile, in maniera totale o parziale, un bene mobile o immobile altrui oppure di pubblica utilità costituiva reato penale, previsto e punito dall’art.635 cod. pen., fino alla depenalizzazione intervenuta ad opera del D. lgs. 15 gennaio 2016, n.7.
Ciò sta a significare che il danneggiamento semplice è stato sottratto alla cognizione del giudice penale per essere subordinato unicamente al giudizio del Giudice civile. Solo laddove sia stata, dal danneggiato, già avanzata domanda di risarcimento del danno, il giudice di cognizione che decida di accogliere la domanda risarcitoria può decidere, altresì, di comminare una sanzione civile pecuniaria che va da 100 euro a 8.000 euro.
Nessuna condanna penale, pertanto, potrà subire il cliente dell’albergo che abbia danneggiato la stanza in cui alloggiava, ma solo eventualmente una sanzione amministrativa proporzionata al danno arrecato unitamente alla somma da versare all’albergatore a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la possibilità di dimostrare che il danno è dipeso da colpa a lui non imputabile.
Fonti normative
- Art. 1587, 1588 Cod. Civ.
- Art.635 Cod. pen.
- D. lgs. 15 gennaio 2016, n.7
Fatima Kochtab, AvvocatoFlash
Stanza di albergo danneggiata: come può tutelarsi l’albergatore? Oltre al risarcimento del danno il cliente rischia anche sanzioni di tipo amministrativo? Il cliente rischia una condanna penale per danneggiamento?
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Antonio dice
Buonasera,
Stamane ho lasciato un appartamento in vacanza. Lo stesso è stato visionato dall’addetto al check out ed al momento non è stata riscontrata alcuna mancanza. Questa sera mi ha chiamato lo stesso addetto che aveva effettuato la verifica contestandomi la mancanza del telecomando del decoder (al 100% era in casa stamattina).
Può decurtarmi l’importo del telecomando dalla cauzione (che mi sarà restituita tramite carta di credito)?
Manuela Adamuccio dice
Salve, vorrei sapere quando l’ospite macchia le lenzuola (ciclo ecc) chi paga la lavanderia per il lavaggio extra?
germana contoli dice
mio nipote ha soggiornato presso un room and breakfast e la proprietaria vuole che le si paghi l’intervento per una macchia di muffa in bagno dicendo che la colpa è appunto di mio nipote? è regolare tutto ciò?
stefania ramerini dice
salve
un cliente che sta soggiornando nella mia casa vacanza ha rotto un’anta della doccia, ovviamente sarò stato accidentale,
non so ancora importo della riparazione, ma è a carico del cliente in questo caso?